Delibera AEEG N.243/2013/R/EEL

A seguito della pubblicazione della modifica alla deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas del 84/2012/R/EEL relativa agli ulteriori interventi agli impianti  di generazione distribuita  per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, tutti gli impianti di potenza superiore a 6kW e connessi alla rete in data precedente al 31/03/2012 dovranno ricevere un adeguamento tecnico per poter operare in parallelo con la rete elettrica del distributore. La Delibera n. 243/2013/R/EEL indica disposizioni e tempistiche che dovranno essere rispettate dagli impianti rinnovabili per continuare a beneficiare di convenzioni come incentivi e scambio sul posto.

Il mancato adeguamento comporterà la sospensione automatica di ogni convenzione di Scambio Sul Posto, Ritiro Dedicato e Incentivi in Conto Energia attualmente in essere.

L’intervento prevede un adeguamento delle macchine di conversione (inverter) e dell’eventuale dispositivo di interfaccia alle prescrizioni indicate nella delibera, quindi l’asseverazione atta a dimostrare l’avvenuta modifica di cui sopra e la produzione di un nuovo Regolamento di Esercizio da inviare al distributore unitamente ai relativi allegati tecnici. Nello specifico,  la delibera dispone che i produttori di energia da fonti rinnovabili debbano adeguare i propri impianti alle prescrizioni di cui al paragrafo 5 dell’Allegato A70 al Codice di rete di Terna, rispettando le seguenti scadenze:

entro il 30 giugno 2014

gli impianti di potenza superiore a 20 kW già connessi alla rete di bassa tensione (BT) ed entrati in esercizio al 31 marzo 2012 e gli impianti di potenza fino a 50 kW già connessi alla rete di media tensione (MT) ed entrati in esercizio alla medesima data;

entro il 30 aprile 2015

gli impianti di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW già connessi alla rete di bassa tensione (BT) ed entrati in esercizio al 31 marzo 2012;

In deroga a quanto previsto dal paragrafo 5 dell’Allegato A70, questi impianti debbano rimanere connessi alla rete almeno all’interno dell’intervallo di frequenza 49 Hz – 51 Hz.
Non sono richiesti adeguamenti per gli impianti di potenza fino a 6 kW connessi alle reti di bassa tensione, in quanto tali impianti  saranno nel medio termine comunque oggetto di adeguamento automatico alla Norma CEI 0-21 per effetto delle progressive sostituzioni degli inverter e dei sistemi di protezione d’interfaccia.
La delibera prevede anche che le imprese distributrici possano chiedere a Terna alcune deroghe a fini precauzionali, sulla base di dati ed elementi quantitativi che evidenzino la probabilità di problemi o pericoli per persone o cose. Le deroghe sono possibili solo per periodi di tempo limitati e solo se accompagnate da azioni concrete che permettano di evitare i problemi prospettati per la sicurezza. Con riferimento ai servizi di scambio sul posto e di ritiro dedicato, l’Autorità ha raccomandato al GSE l’applicazione delle clausole di sospensione dell’efficacia delle convenzioni stesse in caso di inadempienza agli obblighi previsti o richiamati (nello specifico, le norme sulle connessioni di impianti alla rete, tra cui rientrano le disposizioni della delibera 84/2012/R/eel), fino all’avvenuto adeguamento degli impianti, dando adeguato preavviso ai produttori coinvolti.
Questa disposizione trova applicazione anche per gli impianti già connessi in media tensione che non hanno ancora completato l’adeguamento prescritto, entro il 31 marzo 2013, dalla deliberazione 84/2012/R.

La Delibera completa è scaricabile al seguente link:
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/243-13.pdf

Il ruolo di Energetica s.r.l.

La nostra ditta è in grado seguire ogni aspetto derivante da tale nuovo obbligo, manlevando il soggetto responsabile dell’impianto dalla gestione di tutte le ottemperanze tecniche e burocratiche ad esso collegate. Offriamo quindi un servizio di gestione completa dell’adeguamento, includente:

  • Modifica alle macchine di conversione (inverter).
  • Modifica al dispositivo di interfaccia (quando presente).
  • Installazione del dispositivo di interfaccia mancante (normalmente non richiesto).
  • Esecuzione di prove in campo per dispositivi di interfaccia (normalmente non richiesta) con test report certificato dallo strumento cassetta prova relè.
  • Redazione documento asseverante il corretto intervento ed allegati tecnici.
  • Compilazione ed invio al Gestore di Rete del nuovo Regolamento di Esercizio.

Per impianti con potenza superiore a 20 kW, consigliamo di provvedere all’esecuzione dell’adeguamento senza attendere l’approssimarsi delle scadenze previste, al fine di evitare il rischio di non ottemperare agli obblighi nei tempi richiesti e subire l’interruzione dell’erogazione degli importi relativi a convenzioni e contributi in Conto Energia. Per impianti di potenza fino a 20 kW, è possibile prenotare sin da ora l’intervento, il quale verrà calendarizzato per l’esecuzione entro il termine previsto, al costo concordato con il richiedente.

Come procedere alla richiesta di adeguamento

Nel caso in cui volesse pregiarsi del nostro servizio, la preghiamo di compilare il modulo. Per qualsiasi informazione può scrivere al nostro indirizzo email: adeguamenti@energetica.mo.it

Dati richiedente

Potenza impianto fotovoltaico: □ oltre 20 kW    ____ kWp (specificare potenza)

□ fino a 20 kW (costo da concordare)

Indirizzo impianto fotovoltaico:
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Proprietario dell’impianto:
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Nome e telefono del referente:
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Email del referente:
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